FOCUS, APPROFONDIMENTI
  
NEWS, AGGIORNAMENTI
  
18-01-2020 - Proroga incentivi ecobonus e bonus casa 2020
- Con la legge di bilancio 2019 sono stati prorogati gli incentivi statali ecobonus 50% 65% e bonus casa 50%. A parte alcune modifiche al meccanismo della cessione del credito sotto forma di sconto in fattura non vi sono state particolari modifiche. E' stato introdotto anche un nuovo incentivo per il rifacimento delle facciate (anche in manutenzione ordinaria) con un'aliquota di detrazione del 90%. Permane l'obbligo dell'invio della pratica ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori per bonus casa ed ecobonus.
 
25-01-2017 - Incentivi ecobonus 70% - 75%
- Per il 2017 incentivi più alti per interventi di risparmio energetico che riguardano i condomini. Leggi l'articolo
  
17-04-2015 - Regolarità compravendite
- Intesa tra notai e ingegneri al fine di fornire ai cittadini un miglior servizio durante gli atti di trasferimento degli immobili (compravendite). Leggi l'articolo
 
21-12-2014 - Incentivi per il 2015
- La legge di stabilità 2015 proroga gli incentivi del 65% per interventi di risparmio energetico (ecobonus) e il 50% per le ristrutturazioni. Leggi l'articolo
 
30-12-2013 - Ecobonus per il 2014
- Prorogati gli incentivi del 65% per interventi di risparmio energetico. Leggi l'articolo
 
06-06-2013 - Proroga incentivi per risparmio energetico. La percentuale sale al 65%.
- Prorogate le detrazioni per interventi di risparmio energetico. Leggi l'articolo
 
10-02-2013 - Incentivi in Conto termico
- Analizziamo insieme le tipologie di intervento che godono di questi incentivi in Conto Termico . Leggi l'articolo
 
31-08-2012 - Incentivi del 36% (ora del 50%): quando spettano e per quali interventi ?
- Analizziamo insieme le tipologie di intervento che godono di questi incentivi per le ristrutturazioni edilizie e i casi in cui non spettano. Leggi l'articolo
 
23-04-2012 - Proroga incentivi 55%
- Proposta del Governo per prorogare gli incentivi del 55% per il risparmio energetico oltre il 2012. Leggi l'articolo
 
25-01-2012 - Fotovoltaico a terra
- Eliminati dal Governo gli incentivi per i pannelli a terra. Si spera in un ravvedimento dopo le numerose proteste. Leggi l'articolo
  
11-12-2011 - Legislazione 55%
- Prorogati gli incentivi del 55% per l'anno 2012.
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ARTICOLI su RISPARMIO ENERGETICO ed ENERGIE RINNOVABILI
 
  
12-11-2011 - Legislazione 55%
- Ancora nessuna novita' per gli incentivi del 55% per l'anno 2012. Saranno riconfermati?
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12-11-2011 - Permessi fotovoltaico
- La Regione Toscana pubblica le mappe interattive contenenti le zone e le perimetrazioni in cui non e' possibile installare impianti fotovoltaici a terra.
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Contabilizzazione del calore.
 
La contabilizzazione nel condominio: un obbligo o una opportunità?
 
contabilizzazione condominioCon la Direttiva Europea 2012/27/UE l'Unione ha voluto, tra le altre cose, responsabilizzare i cittadini sul consumo individuale di energia ai fini del riscaldamento e della produzione di acqua calda sanitaria. In particolare è stato introdotto un obbligo per quanto riguarda la contabilizzazione del calore nei condomini e negli edifici polifunzionali.

La direttiva europea recita all'art. 9:

"Nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento/raffreddamento centrale o da una rete di teleriscaldamento [...], sono inoltre installati entro il 31 dicembre 2016 contatori individuali per misurare il consumo di calore o raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità, se tecnicamente possibile ed efficiente in termini di costi. Nei casi in cui l’uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per misurare il riscaldamento, sono usati contabilizzatori di calore individuali per misurare il consumo di calore a ciascun radiatore [...].”

Normativa in Italia (decreto legislativo 102/2014)

contabilizzazioneIn Italia la direttiva è stata recepita attraverso il Decreto Legislativo 102/2014. In pratica tale decreto incentiva ad utilizzare il servizio di riscaldamento in maniera più responsabile in quanto ogni condomino pagherà in base agli effettivi consumi e non in base ad una ripartizione fissa e statica (vecchio metodo dei millesimi). Gli obblighi derivanti da questo decreto diverranno cogenti dal 31/12/2016, ovvero tutti i condomini si dovranno adeguare entro tale data.

Nella contabilizzazione e fatturazione delle spese ai vari condomini sarà quindi obbligatorio il riferimento ai consumi effettivi di ogni unità immobiliare e non sono ammessi coefficienti correttivi come accadeva in passato.

La ripartizione dei consumi

Inoltre il decreto stabilisce che la ripartizione dei consumi debba essere eseguita in base ai criteri riportati nella norma UNI 10200, che quindi diventa cogente per legge. Il decreto stabilisce inoltre sanzioni fino a 2.500 euro per chi non si adegua o non rispetta i criteri della suddetta norma nella ripartizione dei consumi. Oltre alla sanzione sopraggiunge l'adeguamento coatto alla norma.

Doveri dall'assemblea condominiale

L'assemblea condominiale ha quindi il dovere di deliberare in fretta gli interventi da eseguire al fine di ottemperare agli obblighi di legge sulla contabilizzazione, infatti in caso di protratta inadempienza il magistrato potrà in futuro sostituirsi ad essa e far installare l'impianto di contabilizzazione in maniera coatta con spese e oneri assai elevati per i singoli condomini. Infatti si tratta di un obbligo di legge a cui non è possibile in genere derogare (tranne alcuni casi particolari riportati nella norma stessa).

Criteri di contabilizzazione

Il decreto 102/2014 stabilisce inoltre una scala di preferenza nel realizzare l'impianto di contabilizzazione:

Gli edifici che sono stati progettati e realizzati "a zone", ossia con collettori e distribuzione orizzontale già sezionata per appartamento singolo, potranno utilizzare dei contacalorie in ingresso alla unità immobiliare.

Per gli edifici con distribuzione a colonne montanti (quasi tutti) di dovrà invece provvedere alla installazione di dispositivi ripartitori sui singoli radiatori.

Termoregolazione e ripartizione

Ovviamente l'intervento va accompagnato con l'installazione di valvole termostatiche sui radiatori, al fine di provvedere alla termoregolazione degli ambienti e al fine di dare la possibilità agli utenti di regolare la temperatura stanza per stanza. Così ogni condomino pagherà in base alla regolazione effettuata e all'energia effettivamente consumata.

Chi gradisce quindi temperature più elevate può regolare le valvole in maniera adeguata (sempre rimanendo sotto la temperatura massima ammessa) e pagherà qundi di più di chi menterrà una temperatra più contenuta.

I ripartitori misurano e trasmettono i dati a una centralina condominiale. Successivamente l'amministratore imputerà ad ogni condomino le spese in base alla norma UNI 10200 (criterio di ripartizione) e ai consumi rilevati stanza per stanza.

E i consumi derivanti dalle dispersioni e dalle tubazioni non coibentate?

Prelievo volontario e prelievo involontario

La norma prevede che i consumi vengano ripartiti in base a due forme di prelievo:

1) Prelievo volontario (consumi individuali): conteggiato a consumo tramite la misura dell'energia erogata dai corpi scaldanti.

2) Prelievo involontario (dispersioni, perdite): viene ripartito in base a una proporzione fissa tramite tabelle millesimali di riscaldamento (che non sono le solite tabelle millesimali, ma devono essere calcolate da un professionista tecnico e termotecnico prima della installazione dell'impianto di contabilizzazione).

Il condominio che effettua la ripartizione in maniera errata viene sanzionato con multe fino a 2.500 euro.

Progetto dell'impianto di contabilizzazione

Gli impianti di contabilizzazione e termoregolazione dei condomini devono essere progettati ai sensi della Legge 10/91 e del DM 37/08 da professionisti abilitati (ingegneri, periti), il progetto sarà poi depositato in comune in allegato alla DICO (dichiarazione di conformità) di cui constituisce allegato obbligatorio.
La DICO sarò rilasciata dalla ditta installatrice come da DM 37/08.

(Nota: Attenzione alla nullità della DICO in assenza di progetto, infatti tale nullità porta anche ad essere nullo il contratto con eventuale terzo responsabile con le intuibili conseguenze ai fini del profilo di responabilità dei proprietari e dell'amministratore nella gestione dell'impianto. Inoltra la nullità della DICO comporterà conseguenze anche gravi nell'ambito della prevenzione incendi, basti pensare all'inoltro di una SCIA ai Vigili del Fuoco o ai rinnovi vari in assenza di una DICO valida...)

Diagnosi energetica

Per impianti alimentati da generatori con potenza sopra i 100 kW è inoltre obbligatorio provvedere ad una diagnosi energetica preventiva al fine di stabilire se si rendono necessarie migliorie o innovazioni da apportare all'impianto al fine di contenere i consumi energetici e le emissioni di gas serra e/o altri inquinanti. Si ricorda che ai sensi della L 10/91 i lavori di miglioramento energetico riportati in una diagnosi energetica sono deliberati con una maggioranza del 30%.

Procedura da attivare

al fine di dotare il condominio di un impianto di contabilizzazione occorrerà quindi seguire un percorso logico operativo che può essere sintetizzato così:

1) L'assemblea delibera l'intervento ed affida a un professionista termotecnico (ingegnere, perito) la redazione del progetto dell'impianto di contabilizzazione.

2) Il progettista effettua una analisi dell'edificio e provvede a redigere il progetto con relativo capitolato.

3) L'assemblea valuterà le proposte economiche e i preventivi che le ditte installatrici (idraulici, aziende del settore) proporranno sulla base del capitolato del progettista con eventuali integrazioni / modifiche del caso. A lavori ultimati la ditta installtrice dovrà rilasciare la DICO e depositarla in Comune con il progetto allegato.

4) Il conduttore dell'impianto dovrà seguire nel tempo la corretta gestione dei dispositivi in centrale.

5) L'amministratore dovrà nel tempo porvvedere alla corretta ripartizione dei consumi secondo la norma UNI 10200, pena sanzioni da 500 a 2500 euro ad appartamento.

Conseguenze e conclusioni

contabilizzazione ripartizioneIn conclusione i nuovi obblighi imposti dal Decreto 102/2014 mettono i condomini e gli amministratori davanti a nuove opportunità di gestione energetica degli edifici. Occorrerà affidarsi a professionisti del settore termotecnico (ingegneri,  periti) al fine di avere un progetto affidabile e preciso con un capitolato che verrà poi fatto prezzare alle varie ditte del settore (installatori, tecnici, idraulici, ecc....).

Occorre rimarcare il fatto che secondo la norma i costi vengono imputati in base ai prelievi effettuati, quindi alla temperatura che si vorrà ottenere nei vari ambienti.
Gli appartamenti che presentano alte dispersioni termiche verso l'esterno saranno quindi svantaggiati nella ripartizione in quanto dovranno prelevare una quantità di energia superiore per avere una temperatura confortevole rispetto agli appartamenti che presentano dispersioni termiche più basse.

In conclusione:

1) Rivolgetevi a un professionista termotecnico indipendente (ingegnere o perito) per avere il progetto dell'impianto di contabilizzazione. Sulla base del progetto fate preparare più preventivi da ditte diverse. Non vi affidate a progettisti "portati" dalle ditte di installazione o dai Conduttori degli impianti che hanno ovviamente loro interessi.

2) Quando comprate un appartamento diventa importante confrontare cosa c'è scritto nell'APE (Attestato di Prestazione Energetica). Appartamenti con alte dispersioni "pagheranno" molto di più ogni anno nella ripartizione ai sensi della UNI 10200.

3) Fate ri-eseguire i calcoli relativi all'APE da professionisti termotecnici esperti (ingegneri o periti) di vostra fiducia e non vi fidate degli APE proposti dai venditori o dalle agenzie immobiliari.

4) Eseguite interventi di isolamento termico (infissi, isolamento delle pareti, controsoffitti, ecc...). Raggiungerete così la temperatura di comfort nei vari locali prelevando meno calore dall'impianto e abbassando così la quota di prelievo volontario.

  

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